IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 23 ottobre 2014 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che nei giorni 19 e 20  settembre  2014  il  territorio
delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia  e  Prato,  e'  stato
colpito da eventi meteorologici caratterizzati da  precipitazioni  di
forte intensita' e  da  raffiche  di  vento,  che  hanno  determinato
fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici  e  privati,  al
patrimonio artistico e culturale, alle infrastrutture viarie ed  alle
attivita' agricole e produttive; 
  Considerato,   altresi',   che   detti   eventi   hanno   provocato
l'abbattimento di alberature, danni ai beni mobili e  la  dispersione
di ingenti quantitativi di lastre  di  coperture  contenenti  cemento
amianto, determinando forti disagi alla popolazione interessata; 
  Considerato,  quindi,  che  la  situazione   sopra   descritta   ha
determinato  una  situazione  di  pericolo  per  l'incolumita'  delle
persone, provocando  l'evacuazione  di  alcune  di  esse  dalle  loro
abitazioni; 
  Vista la nota della regione Toscana del 2 ottobre 2014; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile nei giorni 13 e 14 ottobre 2014; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione  dello  stato
di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,
lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito  il
territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile,  acquisita  l'intesa  della
regione interessata, in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti
delle risorse di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione  Toscana
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
ricognizione in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni,
si provvede nel limite di euro 3.248.000,00 a  valere  sul  Fondo  di
riserva per le spese impreviste di cui all'art.  28  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2014 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Renzi